Lasciare traccia di sé e del proprio passaggio in questa vita è desiderio comune a tutti.
Realizzarlo è privilegio di pochi, in particolare se lo si lega a qualcosa di materialmente grande.
Viene però da interrogarsi sul senso vero della grandezza.
Se sia cioè più importante il gesto di chi concede una parte del suo “molto” o lo sia immensamente di più l’atto di colui che, avendo poco, lo offre in eredità ai più diseredati.
Il lascito è l’espressione delle proprie volontà: ma può diventare qualcosa di molto importante per chi vive di generosi atti di solidarietà.
Sono sempre di più le persone che decidono, nel rispetto dei diritti dei propri eredi, di affidare, con un lascito, una parte anche piccola dei propri beni all' A.N.I.O. Onlus.
Così, donazioni in denaro, beni mobili e immobili, polizze assicurative e altri beni, si trasformano in un concreto sostegno a favore delle migliaia di persone che ogni giorno l A.N.I.O. Onlus assiste.
Ma soprattutto, i lasciti sono il mezzo che ci permette di pianificare con maggiore continuità il nostro intervento per garantire un futuro più sereno a chi può contare solo su di noi.
Per maggiori informazioni oppure se desidera conoscere più a fondo i progetti che possiamo realizzare grazie ai lasciti non esiti a contattarci al numero 800.688.400 oppure via e-mail all’indirizzo donazioni@anio.org
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Invalidità e Rivedibilità
Misure per mancata attuazione Legge n°80 del 09 Marzo 2006
Senato della Repubblica:
Richiesta -
Atti
Camera dei Deputati:
Richiesta -
Atti
(semplificazione degli accertamenti sanitaria)
La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell'invalidità civile. In particolare, l'art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione e sia affetto da
patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione. Con il Decreto 2 agosto 2007 [1] il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l' elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse visite di controllo. La procedura deve essere effettuata d'ufficio!!! Senza oneri o "incombenze" per il cittadino. Una nota del Ministro della Salute [2] prima, seguita da una recente circolare dell'INPS [3] ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell'assegno. Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.
E' l'INPS a dover avviare la procedura di verifica ed ad occuparsi dell'intero iter. L' INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione. Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all'esenzione da qualunque altra visita di revisione. Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita. Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all' accompagno e/o all' indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.
Come tutelarsi
Nel caso in cui risulti difficoltoso ricevere informazioni sull'iter che la propria ASL e l'INPS stanno seguendo per esonerare coloro i quali sono affetti da quelle patologie individuate nell'elenco e si vuole conoscere a che punto si trova la pratica,
scarica modulo.
[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007
[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento prevenzione e Comunicazione - Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria - Ufficio VII dell'EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008
[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727.
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